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Archives for Fisco e Tributi

Omessa IVA: l’estinzione del debito cancella il reato

ivaRispetto al reato di omesso versamento di IVA, ex art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, il D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto una causa di non punibilità che opera laddove il debito verso l’Erario sia stato estinto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.

Questa importante novità è al centro della sentenza n. 40314/2016 della Terza Sezione Penale della Cassazione secondo la quale, nei soli procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/15, il reato di omesso versamento dell’IVA non è punibile, ove l’imputato abbia provveduto all’integrale pagamento del debito tributario anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ma prima del giudicato.

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Beni ai soci: comunicazione entro il 30 ottobre

Entro il 31 ottobre 2016 devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i beni concessi in godimento ai soci o familiari e i finanziamenti effettuati dai soci nel corso del 2015.

L’obbligo riguarda gli imprenditori, individuali o collettivi, che abbiano ricevuto in godimento beni dell’impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, D.L. n. 138/2011), comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengano partecipazioni nell’impresa concedente e i familiari dell’imprenditore.

I soggetti che esercitano attività d’impresa sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi a finanziamenti e capitalizzazioni effettuate dai soci (art. 2, comma 36-septiesdecies, D.L. n. 138/2011).

Per quanto concerne i beni ai soci, l’obbligo di comunicazione sussiste qualora sia ravvisabile una differenza (negativa) tra:

  • il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e
  • il valore di mercato del diritto di godimento.

L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione. La finalità dell’adempimento risiede nel contrasto all’utilizzo di “schermi societari” nell’intestazione dei beni aziendali.

L’obbligo riguarda i seguenti soggetti residenti in Italia:

  • imprese individuali;
  • società di persone, società di capitali, cooperative;
  • stabili organizzazioni di società non residenti;
  • enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono escluse, invece, le società semplici.

Nel caso delle società trasparenti (società di persone e S.r.l. trasparenti ex art. 116 TUIR) non deve essere effettuata alcuna comunicazione nell’ipotesi in cui il valore normale risulti inferiore o uguale al corrispettivo, incrementato della quota di costi indeducibili attribuiti per trasparenza al socio utilizzatore.

Sono inoltre previste una serie di esenzioni oggettive all’obbligo che riguardano:

  • i beni concessi agli amministratori;
  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 TUIR;
  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  • i beni a uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto dalla legge.

Con specifico riferimento al caso delle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo al socio lavoratore nessuna comunicazione deve essere effettuata nell’ipotesi in cui l’attribuzione del compenso in natura sia stato determinato mediante l’utilizzo del criterio convenzionale sulla base delle tariffe ACI.

Comunicazione dei finanziamenti al lordo delle restituzioni

Venendo ai finanziamenti soci, l’obbligo di comunicazione sussiste solo se nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo degli apporti a titolo di prestito (mutuo) o di conferimento (versamento in conto capitale, a fondo perduto o a copertura di perdite) è pari o superiore a 3.600 euro. Tale limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti e alle capitalizzazioni del singolo socio su base annua. L’importo da dichiarare, inoltre, si intende al lordo delle somme eventualmente restituite nel corso del medesimo esercizio.

Così, ad esempio, se un socio ha effettuato un finanziamento per 10.000 euro nel giugno e la società ha proceduto al rimborso totale della somma entro la fine dell’anno, si dovrà comunque comunicare l’apporto iniziale di 10.000 euro.

Quanto alle modalità operative, si ricorda che occorre compilare un modulo distinto per ciascun soggetto.

Sul piano oggettivo, devono essere comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate da soci persone fisiche. L’obbligo di segnalazione in questione è, infatti, finalizzato a rafforzare le misure riguardanti lo strumento dell’accertamento sintetico. Nessun obbligo di comunicazione sussiste, pertanto, nell’ipotesi di finanziamenti tra società.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sono esonerati dall’obbligo i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata. L’obbligo, tuttavia, permane per le imprese in contabilità semplificata che si siano dotate di un conto corrente dedicato all’attività. Rientrano nel perimetro di esonero anche le imprese che adottano il regime di vantaggio previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, i contribuenti “minimi” (art. 27, comma 3) e le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000).

Sono, infine, esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria sia già in possesso (ad esempio i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

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Autovettura intestata all’imprenditore ma utilizzata dal coniuge

auto-familiareL’uso gratuito di un’autovettura configura in effetti un classico caso di assegnazione di bene ai famigliari dell’imprenditore, assegnazione che costituisce potenzialmente un reddito per il coniuge medesimo. Il titolare che ha dato in uso gratuito al coniuge l’autovettura intestata all’attività deve procedere come segue:

  • calcolare il reddito convenzionale del mezzo (dato dalla formula Valore di mercato del diritto di godimento– Corrispettivo per il godimento);
  • decurtare la somma relativa ai costi indeducibili in capo al coniuge.

Il decreto istitutivo della comunicazione della concessione in godimenti dei beni ai soci o a famigliari dell’imprenditore ha modificato l’art. 67, co.1, TUIR, prevedendo, attraverso la lettera h-ter), una nuova fattispecie di reddito diverso costituita dalla “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”.

La suddetta differenza concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore (in questo caso della moglie dell’imprenditore). In altri termini, le richiamate disposizioni prevedono la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori di un reddito che sia costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene. La Circ. 24/E/2012 precisa che per “valore di mercato” del diritto di godimento deve intendersi il valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell’art. 9, TUIR, secondo il quale occorre far riferimento al: “(…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.” La norma si applica sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l’intero anno, sia quando venga concesso in godimento solo per una frazione dell’anno.

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Irap e professionisti: compensi a terzi

tasseIn relazione all’assoggettamento IRAP, non è sufficiente a integrare il presupposto impositivo il versamento di compensi a terzi esterni alla struttura organizzativa del contribuente, per prestazioni che non abbiano carattere continuativo.

È quanto chiarisce l’ordinanza n. 20610/2016 della Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione. Si tratta di una pronuncia che conferma l’orientamento secondo cui, in assenza di dipendenti o collaboratori non occasionali, la misura dei compensi corrisposti a terzi, ad esempio per consulenze, non è un fattore che può, di per sé, rendere il professionista assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive

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Superammortamento: Anche i software nella tabella.

sup140Rientrano anche i software nei superammortamenti, ma ammessi solo se funzionanti in macchine e apparati digitali che rientrano sotto la specie di “industria 4.0”. I tecnici del Governo, dopo un serrato confronto con le associazioni di categoria, avrebbero trovato una soluzione di compromesso nella versione 2017, dove spuntano anche i software, nella tabella dei nuovi superammortamenti. Un imprenditore, per esempio, che acquista un software potrà godere del superammortamento al 140% (con un incremento del 40% del costo fiscale) solo se l’applicazione è collegata a un processo di digitalizzazione della produzione. Sui beni strumentali che serviranno alla digitalizzazione lo stesso imprenditore beneficerà invece dell’ “iperammortamento” con aliquota al 250% (incremento del 150% del costo fiscale).

Per il 2017 l’agevolazione al 140% è limitata al margine ammesso solo all’acquisto di veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa, fuori quindi chi acquista il veicolo e lo concede a uso promiscuo ai dipendenti.

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Compliance: Controlli dell’Agenzia delle Entrate

compliancePartono i controlli dell’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per quei contribuenti che non hanno adeguato la loro posizione dopo la ricezione delle lettere di compliance inviate dall’Agenzia nel 2015. Sono circa 16mila i soggetti che non sono stati minimamente intaccati dall’invito a regolarizzare. Comunque l’Agenzia con il metodo delle lettere, prevede per fine mese una “nuova edizione” delle comunicazioni destinate ai contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata. Al “forum tax 2016” è intervenuta la direttrice dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, che ha ricordato come nel rinnovato rapporto “fisco/contribuenti” il confronto preventivo rivesta un ruolo prioritario, e che proprio le lettere di compliance rappresentano una forma di contraddittorio, ribadisce la Direttrice. Mentre, ha ribadito, Giorgio Toschi, Comandante generale delle Fiamme gialle che, “l’impegno della Guardia di Finanza a sostenere il nuovo percorso di avvicinamento dell’amministrazione ai contribuenti e a proseguire nella modernizzazione delle tecniche di contrasto alle grandi evasioni, alle frodi e a ogni forma di criminalità economico-finanziaria, in piena aderenza alle direttive governative, secondo le indicazioni ministeriali”

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Nuovo condono Equitalia nella Legge di Bilancio 2017? Debiti ridotti e rateizzati!

equitaliaUna importante novità dovrebbe fare capolino nella prossima Legge di Stabilità o di Bilancio come si chiamerà la prossima manovra Finanziaria. Si tratta di un condono (anche se il termine è esagerato) delle cartelle Equitalia per molti cittadini. Il Governo infatti sta lavorando per inserire nella manovra un pacchetto di misure che permettano ai cittadini di risolvere i problemi col fisco ed a quest’ultimo di incassare dei crediti che altrimenti potrebbero diventare insolvibili.

La novità del Governo

Come dicevamo, sembra che il Governo abbia in mente di inserire nella prossima Legge di Stabilità una specie di sanatoria delle cartelle pendenti per i cittadini. La notizia è data dal Viceministro Zanetti che ha confermato quella che da una semplice ipotesi, sembra stia diventando certezza. Il meccanismo che si sta mettendo a punto dovrebbe consentire ai contribuenti indebitati con Equitalia di risolvere la pendenza rateizzando il debito in 36 rate, quindi 3 anni pagando solo l’ammontare delle tasse evase. In pratica, le cartelle che sono già caricate come debito per un cittadino, verrebbero bonificate di interessi, sanzioni ed oneri vari come l’aggio.

A dire il vero questa possibilità è già attiva per gli indebitati, perché a fronte del pagamento in unica soluzione dei debiti con Equitalia, il Concessionario in genere abbatte i costi accessori della cartella riducendo il debito all’ammontare della tassa o tributo da pagare. La novità sarebbe proprio nella possibilità di azzerare il proprio saldo passivo col fisco in maniera dilazionata, ottenendo nello stesso tempo la riduzione di quanto dovuto. Si tratta di cifre che con l’aumentare del debito diventano importanti perché statisticamente, il debito per una tassa evasa, man mano che passano gli anni, a causa degli interessi, delle sanzioni e di tutto il corollario della cartella, aumentano in alcuni casi del 100% ed oltre.

Il doppio scopo dell’Esecutivo

Ad oggi nulla è ancora certo perché sembra che nell’Esecutivo ci siano posizioni contrapposte su questo provvedimento. Proprio per questo, il Viceministro Zanetti ha parlato di un intervento che, qualora non si facesse in tempo a farlo rientrare nella Legge di Bilancio che sarà pronta entro fine ottobre, potrebbe essere fatto ad inizio 2017 con un decreto ad hoc. Se da un lato il promotore dell’iniziativa, Zanetti, sembra essere assecondato da un nutrito gruppo della Maggioranza di Governo e forse dallo stesso Premier Matteo Renzi, c’è da fare i contri con la contrarietà apparente del Ministro dell’Economia Padoan. Le polemiche sono già tante, soprattutto tra chi crede che sia una trovata elettorale in ottica referendum costituzionale del 4 dicembre. Resta il fatto che una manovra del genere porterebbe sicuramente vantaggi sia ai cittadini che alle casse dello Stato.

Il Viceministro infatti ha ribadito come si conta di produrre oltre 2 miliardi di entrate da questa operazione. Si tratterebbe di estendere anche a debitori normali e non grandi evasori, i benefici della volountary disclosure, cioè l’accordo tra creditore e debitore per l’estinzione del debito di comune accordo ed a condizioni concordate in solido dalle parti. I contribuenti sarebbero invogliati a chiudere i conti pendenti col fisco e lo Stato incasserebbe soldi che altrimenti potrebbero non essere mai incassati. Inoltre, in vista della riforma della riscossione annunciata da Renzi da molto tempo, riforma che porterà alla chiusura di Equitalia, si potrebbe facilitare la fase di transizione mettendo a posto in maniera preventiva gran parte delle cartelle sospese. In linea di massima, sarebbe più agevole il passaggio da Equitalia al nuovo concessionario, qualunque esso sia se il portafoglio cartelle sospese e da incassare sia affievolito da questa nuova rottamazione delle cartelle offerta ai cittadini.

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Locazione: risoluzione anticipata di un contratto

home-589068_1920Quando si stipula un contratto di affitto, il locatario e l’affittuario stabiliscono di comune accordo la durata contrattuale da assegnare a tale rapporto di locazione, che dovrà essere rispettata da entrambe le parti. Nel corso del rapporto di locazione, però, possono sopraggiungere situazioni impreviste che impongono al conduttore di recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza. Nel caso in cui un contratto di locazione venga rispettato fino alla data decisa in fase di stipula si parla quindi di scadenza naturale, nel caso in cui ci sia la necessità di recedere anticipatamente dal contratto si parla di recesso anticipato. In caso di recesso dal contratto di locazione sarà necessario adempiere a delle incombenze fiscali richiesti dall’Agenzia delle Entrate. La risoluzione anticipata del contratto di affitto può essere effettuata presentando il modello RLI sia telematicamente tramite internet utilizzando uno dei canali telematici come Fiscoonline o Entratel, oppure, recandosi fisicamente all’Agenzia delle Entrate. Di seguito analizzeremo la normativa civile e fiscale di riferimento e con l’aiuto di numerosi esempi pratici vedremo la compilazione del modello RLI sia telematico, utilizzando il canale Entratel, che quello cartaceo da presentare agli sportelli degli uffici dell’Agenzia; e infine la compilazione del modello F24 elide per il pagamento dell’imposta di registro.

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