Per gli acquisti sono validi tutti gli strumenti diversi dal denaro contante

Secondo le previsioni della legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 927, legge 205/2017), infatti, a partire dal 1° luglio 2018, per poter beneficiare delle deduzioni e delle detrazioni fiscali sugli acquisti di carburanti e lubrificanti è necessario utilizzare forme di pagamento tracciabili.

In linea con tale previsione normativa, il provvedimento di oggi individua, fra gli strumenti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto: gli assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali e i mezzi di pagamento elettronici, fra cui l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito e prepagate.

Gli stessi mezzi di pagamento, si legge nel provvedimento, sono validi ai fini della deducibilità della spesa.

Per mantenere l’attuale operatività, inoltre, si potranno continuare a usare le carte previste nei contratti di “netting”, dove il gestore dell’impianto si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative nei confronti dell’utente il quale utilizza per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate dalla società. Rimangono valide anche le carte (ricaricabili o meno) e i buoni che permettono al cessionario l’acquisto di carburante con la stessa aliquota Iva.

L’utilizzo di questi strumenti è possibile solo se i rapporti tra il gestore dell’impianto e la società petrolifera sono regolati con gli strumenti di pagamento individuati dal provvedimento.

Fonte Fisco Oggi