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Regime Forfettario

pcL’accesso è consentito a chiunque, la permanenza nel nuovo regime è A TEMPO INDETERMINATO.

Per chi entra nel nuovo regime il reddito viene calcolato applicando al fatturato una percentuale diversa per ciascun settore di attività.

Con questo meccanismo non assumono più alcuna rilevanza i costi realmente sostenuti. È evidente che il nuovo calcolo avvantaggia significativamente le attività che hanno costi molto bassi.

Il regime attuale:

  • È il regime naturale per chi inizia una attività marginale dal 2016 (oltre ai regimi più complessi di Contabilità Semplificata e Ordinaria).
  • È comunque consentita l’opzione per l’applicazione dei regimi fiscali “normali” (contabilità semplificata /ordinaria), con vincolo minimo triennale.
  • Sostituisce entrambi i regimi preesistenti, ovvero il REGIME DEI MINIMI (o regime di vantaggio) e il VECCHIO REGIME FORFETARIO (le regole 2015 non sono più valide, salvo per chi continua nel vecchio regime dei minimi).

REQUISITI

L’accesso al regime è consentito a imprese e professionisti che congiuntamente abbiano rispettato i requisiti sotto elencati nell’anno precedente.

  1. LIMITE DEL LAVORO DIPENDENTE: Spese per lavoro dipendente, nell’anno precedente, inferiori a 5.000 Euro;
  2. LIMITE DEI BENI STRUMENTALI: Costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente non superiore a 20.000 Euro (per il 2016 occorre verificare il valore al 31/12/2015 al lordo degli ammortamenti).
  3. LIMITE DEI RICAVI I compensi dell’anno precedente essere devono pari o inferiori ad una soglia massima, diversa per ciascun tipo di attività svolta (come da tabella).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito è determinato come percentuale dei ricavi, in base ad un “un coefficiente di redditività” che varia da attività ad attività (da un minimo del 40% per i commercianti fino ad un massimo 78% per i professionisti). Il coefficiente di redditività è riportato nella tabella soprastante.

LE IMPOSTE

Sul reddito è applicata un’unica imposta (che sostituisce Irap, Irpef e addizionali), nella misura:

  • 15% ALIQUOTA ORDINARIA
  • 5% PER LE NUOVA ATTIVITÀ per primi 5 anni*

* Tale agevolazione si applica a condizione che il contribuente non abbia avuto la partita Iva o una società negli ultimi 3 anni e che l’attività non sia la continuazione di un’attività precedente, svolta anche come lavoratore subordinato.

I CONTRIBUTI INPS/IVS

Per i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti presso l’Inps è prevista una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti. Attenzione: la riduzione contributiva si riflette tuttavia sull’accredito dei contributi.

VANTAGGI E SEMPLIFICAZIONI

  • I contribuenti che adottano il nuovo regime hanno numerosi vantaggi amministrativi:
  • Non sono soggetti a studi di settore e parametri
  • Non applicano l’Iva sulle vendite, non detraggono l’Iva sugli acquisti e non versano l’Iva (con alcune eccezioni)
  • Non sono obbligati a tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), tuttavia sono tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, a certificazione i corrispettivi e a conservazione dei relativi documenti)
  • Non sono soggetti alle ritenute d’acconto
  • Non sono tenuti ad operare le ritenute d’acconto

SVANTAGGI

  • Per i contribuenti che nella loro attività costi hanno elevati può accedere che i coefficienti di redditività da applicare per determinare il reddito siano troppo elevati rispetto al reale. In sostanza occorre determinare caso per caso la reale convivenza del nuovo regime.
  • Non registrando gli acquisti in contabilità può accadere che determinate operazioni sulle quali occorre versare l’Iva (esempio nei casi di reverse charge) possano passare inosservate ed essere dimenticate.

ESCLUSIONI

Il regime non può essere adottato in alcuni casi:

  • STIPENDIO > 30.000 EURO. Sono esclusi coloro nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.
  • SOCI DI SOCIETÀ Sono esclusi coloro che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone (Snc, Sas) / associazioni professionali / srl trasparenti.
  • REGIMI SPECIALI IVA Sono esclusi coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (es. venditori porta a porta).
  • NON RESIDENTI Non possono adottare il regime i non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  • VENDITORI DI IMMOBILI Sono esclusi coloro che in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;