Entro il 31 ottobre 2016 devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i beni concessi in godimento ai soci o familiari e i finanziamenti effettuati dai soci nel corso del 2015.

L’obbligo riguarda gli imprenditori, individuali o collettivi, che abbiano ricevuto in godimento beni dell’impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, D.L. n. 138/2011), comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengano partecipazioni nell’impresa concedente e i familiari dell’imprenditore.

I soggetti che esercitano attività d’impresa sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi a finanziamenti e capitalizzazioni effettuate dai soci (art. 2, comma 36-septiesdecies, D.L. n. 138/2011).

Per quanto concerne i beni ai soci, l’obbligo di comunicazione sussiste qualora sia ravvisabile una differenza (negativa) tra:

  • il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e
  • il valore di mercato del diritto di godimento.

L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione. La finalità dell’adempimento risiede nel contrasto all’utilizzo di “schermi societari” nell’intestazione dei beni aziendali.

L’obbligo riguarda i seguenti soggetti residenti in Italia:

  • imprese individuali;
  • società di persone, società di capitali, cooperative;
  • stabili organizzazioni di società non residenti;
  • enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono escluse, invece, le società semplici.

Nel caso delle società trasparenti (società di persone e S.r.l. trasparenti ex art. 116 TUIR) non deve essere effettuata alcuna comunicazione nell’ipotesi in cui il valore normale risulti inferiore o uguale al corrispettivo, incrementato della quota di costi indeducibili attribuiti per trasparenza al socio utilizzatore.

Sono inoltre previste una serie di esenzioni oggettive all’obbligo che riguardano:

  • i beni concessi agli amministratori;
  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 TUIR;
  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  • i beni a uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto dalla legge.

Con specifico riferimento al caso delle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo al socio lavoratore nessuna comunicazione deve essere effettuata nell’ipotesi in cui l’attribuzione del compenso in natura sia stato determinato mediante l’utilizzo del criterio convenzionale sulla base delle tariffe ACI.

Comunicazione dei finanziamenti al lordo delle restituzioni

Venendo ai finanziamenti soci, l’obbligo di comunicazione sussiste solo se nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo degli apporti a titolo di prestito (mutuo) o di conferimento (versamento in conto capitale, a fondo perduto o a copertura di perdite) è pari o superiore a 3.600 euro. Tale limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti e alle capitalizzazioni del singolo socio su base annua. L’importo da dichiarare, inoltre, si intende al lordo delle somme eventualmente restituite nel corso del medesimo esercizio.

Così, ad esempio, se un socio ha effettuato un finanziamento per 10.000 euro nel giugno e la società ha proceduto al rimborso totale della somma entro la fine dell’anno, si dovrà comunque comunicare l’apporto iniziale di 10.000 euro.

Quanto alle modalità operative, si ricorda che occorre compilare un modulo distinto per ciascun soggetto.

Sul piano oggettivo, devono essere comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate da soci persone fisiche. L’obbligo di segnalazione in questione è, infatti, finalizzato a rafforzare le misure riguardanti lo strumento dell’accertamento sintetico. Nessun obbligo di comunicazione sussiste, pertanto, nell’ipotesi di finanziamenti tra società.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sono esonerati dall’obbligo i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata. L’obbligo, tuttavia, permane per le imprese in contabilità semplificata che si siano dotate di un conto corrente dedicato all’attività. Rientrano nel perimetro di esonero anche le imprese che adottano il regime di vantaggio previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, i contribuenti “minimi” (art. 27, comma 3) e le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000).

Sono, infine, esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria sia già in possesso (ad esempio i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).