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Posts by M. D.

Saldo e acconto imposte: le nuove scadenze dal 2017

irpefDal 2017 cambiano le scadenze per il saldo e l’acconto delle imposte dovute dai contribuenti. Quanto detto è frutto della misura contenuta nel Decreto Fiscale n. 193/2016 nella sua formulazione della conversione in legge.

Per l’IMU e la TASI nulla cambia. Dunque, anche per il 2017:

  • l’acconto va versato entro il 16/06;
  • il saldo va versato entro il 16/12.

Per IRPEF, IRES, ecc

  • il saldo 2016 scadrà il 30/06/2017 (o successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%);
  • il I° acconto 2017 scadrà il 30/06/2017 (o successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%);
  • il II° o Unico acconto scadrà il 30/11/2017

Per la cedolare secca sugli affitti, se le cose restano così come previste dal decreto in commento:

  • il saldo 2016 scadrà il 30/06/2017 (o successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%);
  • il I° acconto 2017 scadrà il 16/06/2017 (o successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%);
  • il II° o Unico acconto scadrà il 30/11/2017
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Prelevamenti fino a 5mila euro al mese e presunzioni fiscali

bancomatStop alle presunzioni per tutti: Arriva lo stop definitivo alla presunzione di maggiori compensi per i prelievi dei professionisti, già dichiarata incostituzionale dalla Consulta.

Tra le modifiche al D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, approvate il 10 novembre 2016 dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera durante l’iter di conversione, figura anche il c.d. “pacchetto semplificazioni”. Diverse sono le novità in tema di accertamento delle imposte, ma quella che risalta maggiormente riguarda le indagini finanziarie. Si modifica l’art. 32 comma 1 n. 2) del DPR 600/73, introducendo dei paletti all’utilizzabilità delle presunzioni: infatti, queste, in merito ai prelevamenti, potranno operare “per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, ad euro 5.000 mensili”.

La novità dei prelevamenti bancari riguarda anche le piccole imprese, oltre che i professionisti. Nulla cambia invece per tutti i contribuenti (lavoratori autonomi compresi), poiché rimane l’effetto presuntivo derivante dai versamenti non giustificati.

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Regime dei minimi: il tetto flessibile dei ricavi

taxAmpliata la platea di imprenditori e professionisti che possono accedere nel regime dei minimi.

Fatturare più della soglia massima prevista non farà uscire automaticamente dal regime forfetario. Dal 2017 le partite Iva che percepiscono ricavi superiori al tetto, variabile dai 30 mila ai 50 mila euro annui a seconda del tipo di attività esercitata, potranno mantenere il meccanismo sostitutivo pagando una differenza: in particolare, sarà dovuta un’imposta del 27% sulla quota eccedente il limite, mentre sulla parte ordinaria resterà applicabile il prelievo secco del 15%.

La possibilità di “sforamento” potrà essere invocata per due volte, anche in anni non consecutivi: alla terza, il contribuente transiterà nel regime ordinario. Lo prevede uno degli emendamenti al Decreto fiscale (Dl n. 193/2016) approvati dalle commissioni riunite bilancio e finanze della camera.

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Acconti delle Persone Fisiche senza P. IVA

irpefIl giorno 30 novembre 2016 scade il termine per il versamento dei secondi acconti delle imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi Unico/2016, in particolar modo gli acconti relativi alle persone fisiche non titolari di P. IVA riguardano:

  • IRPEF e relative addizionali regionali e comunali;
  • cedolare secca.
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IVA 2017: Comunicazione trimestrale fatture e liquidazioni periodiche

firma-docComunicazione trimestrale IVA 2017 cos’è come funziona obbligo nuovo spesometro per invio dati fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA.

La Comunicazione trimestrale IVA 2017, è una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla nuova Legge di Bilancio 2017, il cui testo ha ricevuto già la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Questa grande, anzi, grandissima novità prevede, infatti, l’introduzione di nuovi adempimenti per i soggetti passivi IVA, al fine di ridurre l’evasione fiscale dell’IVA in Italia: la comunicazione trimestrale IVA dal 2017 che sostituirà il vecchio spesometro.

La comunicazione trimestrale IVA 2017 è la novità contenuta nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 che prevede:

  1. l’obbligo per i soggetti passivi IVA di trasmettere i dati delle fatture emesse o ricevute, non più una volta l’anno ma ogni 3 mesi;
  2. l’introduzione di una nuova comunicazione trimestrale per trasmettere all’Agenzia delle entrate, i dati riepilogativi di tutte le operazioni di liquidazione periodica IVA.
  3. che le nuove norme e adempimenti entrino in vigore a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre del 2017.

L’obiettivo del governo con l’introduzione del nuovo spesometro trimestrale analitico, è quello di combattere la grandissima evasione fiscale in tema IVA e di conseguenza aumentare il gettito dello Stato e dall’altro prevedere delle misure come il credito d’imposta, a favore dei contribuenti, che si vedranno aumentare i costi, visto i nuovi adempimenti delle 2 comunicazioni.

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Credito d’imposta interventi di bonifica dell’amianto

amiantoL’art 56 della Legge n° 221 del 2015 riconosce un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2016 dai soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Le disposizioni attuative del contenuto normativo sopra richiamato sono demandate ad apposito Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ebbene il decreto in questione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre.

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Omessa IVA: l’estinzione del debito cancella il reato

ivaRispetto al reato di omesso versamento di IVA, ex art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, il D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto una causa di non punibilità che opera laddove il debito verso l’Erario sia stato estinto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.

Questa importante novità è al centro della sentenza n. 40314/2016 della Terza Sezione Penale della Cassazione secondo la quale, nei soli procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/15, il reato di omesso versamento dell’IVA non è punibile, ove l’imputato abbia provveduto all’integrale pagamento del debito tributario anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ma prima del giudicato.

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Beni ai soci: comunicazione entro il 30 ottobre

Entro il 31 ottobre 2016 devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i beni concessi in godimento ai soci o familiari e i finanziamenti effettuati dai soci nel corso del 2015.

L’obbligo riguarda gli imprenditori, individuali o collettivi, che abbiano ricevuto in godimento beni dell’impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, D.L. n. 138/2011), comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengano partecipazioni nell’impresa concedente e i familiari dell’imprenditore.

I soggetti che esercitano attività d’impresa sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi a finanziamenti e capitalizzazioni effettuate dai soci (art. 2, comma 36-septiesdecies, D.L. n. 138/2011).

Per quanto concerne i beni ai soci, l’obbligo di comunicazione sussiste qualora sia ravvisabile una differenza (negativa) tra:

  • il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e
  • il valore di mercato del diritto di godimento.

L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione. La finalità dell’adempimento risiede nel contrasto all’utilizzo di “schermi societari” nell’intestazione dei beni aziendali.

L’obbligo riguarda i seguenti soggetti residenti in Italia:

  • imprese individuali;
  • società di persone, società di capitali, cooperative;
  • stabili organizzazioni di società non residenti;
  • enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono escluse, invece, le società semplici.

Nel caso delle società trasparenti (società di persone e S.r.l. trasparenti ex art. 116 TUIR) non deve essere effettuata alcuna comunicazione nell’ipotesi in cui il valore normale risulti inferiore o uguale al corrispettivo, incrementato della quota di costi indeducibili attribuiti per trasparenza al socio utilizzatore.

Sono inoltre previste una serie di esenzioni oggettive all’obbligo che riguardano:

  • i beni concessi agli amministratori;
  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 TUIR;
  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  • i beni a uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto dalla legge.

Con specifico riferimento al caso delle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo al socio lavoratore nessuna comunicazione deve essere effettuata nell’ipotesi in cui l’attribuzione del compenso in natura sia stato determinato mediante l’utilizzo del criterio convenzionale sulla base delle tariffe ACI.

Comunicazione dei finanziamenti al lordo delle restituzioni

Venendo ai finanziamenti soci, l’obbligo di comunicazione sussiste solo se nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo degli apporti a titolo di prestito (mutuo) o di conferimento (versamento in conto capitale, a fondo perduto o a copertura di perdite) è pari o superiore a 3.600 euro. Tale limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti e alle capitalizzazioni del singolo socio su base annua. L’importo da dichiarare, inoltre, si intende al lordo delle somme eventualmente restituite nel corso del medesimo esercizio.

Così, ad esempio, se un socio ha effettuato un finanziamento per 10.000 euro nel giugno e la società ha proceduto al rimborso totale della somma entro la fine dell’anno, si dovrà comunque comunicare l’apporto iniziale di 10.000 euro.

Quanto alle modalità operative, si ricorda che occorre compilare un modulo distinto per ciascun soggetto.

Sul piano oggettivo, devono essere comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate da soci persone fisiche. L’obbligo di segnalazione in questione è, infatti, finalizzato a rafforzare le misure riguardanti lo strumento dell’accertamento sintetico. Nessun obbligo di comunicazione sussiste, pertanto, nell’ipotesi di finanziamenti tra società.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sono esonerati dall’obbligo i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata. L’obbligo, tuttavia, permane per le imprese in contabilità semplificata che si siano dotate di un conto corrente dedicato all’attività. Rientrano nel perimetro di esonero anche le imprese che adottano il regime di vantaggio previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, i contribuenti “minimi” (art. 27, comma 3) e le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000).

Sono, infine, esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria sia già in possesso (ad esempio i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

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Autovettura intestata all’imprenditore ma utilizzata dal coniuge

auto-familiareL’uso gratuito di un’autovettura configura in effetti un classico caso di assegnazione di bene ai famigliari dell’imprenditore, assegnazione che costituisce potenzialmente un reddito per il coniuge medesimo. Il titolare che ha dato in uso gratuito al coniuge l’autovettura intestata all’attività deve procedere come segue:

  • calcolare il reddito convenzionale del mezzo (dato dalla formula Valore di mercato del diritto di godimento– Corrispettivo per il godimento);
  • decurtare la somma relativa ai costi indeducibili in capo al coniuge.

Il decreto istitutivo della comunicazione della concessione in godimenti dei beni ai soci o a famigliari dell’imprenditore ha modificato l’art. 67, co.1, TUIR, prevedendo, attraverso la lettera h-ter), una nuova fattispecie di reddito diverso costituita dalla “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”.

La suddetta differenza concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore (in questo caso della moglie dell’imprenditore). In altri termini, le richiamate disposizioni prevedono la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori di un reddito che sia costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene. La Circ. 24/E/2012 precisa che per “valore di mercato” del diritto di godimento deve intendersi il valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell’art. 9, TUIR, secondo il quale occorre far riferimento al: “(…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.” La norma si applica sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l’intero anno, sia quando venga concesso in godimento solo per una frazione dell’anno.

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Irap e professionisti: compensi a terzi

tasseIn relazione all’assoggettamento IRAP, non è sufficiente a integrare il presupposto impositivo il versamento di compensi a terzi esterni alla struttura organizzativa del contribuente, per prestazioni che non abbiano carattere continuativo.

È quanto chiarisce l’ordinanza n. 20610/2016 della Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione. Si tratta di una pronuncia che conferma l’orientamento secondo cui, in assenza di dipendenti o collaboratori non occasionali, la misura dei compensi corrisposti a terzi, ad esempio per consulenze, non è un fattore che può, di per sé, rendere il professionista assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive

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