auto-familiareL’uso gratuito di un’autovettura configura in effetti un classico caso di assegnazione di bene ai famigliari dell’imprenditore, assegnazione che costituisce potenzialmente un reddito per il coniuge medesimo. Il titolare che ha dato in uso gratuito al coniuge l’autovettura intestata all’attività deve procedere come segue:

  • calcolare il reddito convenzionale del mezzo (dato dalla formula Valore di mercato del diritto di godimento– Corrispettivo per il godimento);
  • decurtare la somma relativa ai costi indeducibili in capo al coniuge.

Il decreto istitutivo della comunicazione della concessione in godimenti dei beni ai soci o a famigliari dell’imprenditore ha modificato l’art. 67, co.1, TUIR, prevedendo, attraverso la lettera h-ter), una nuova fattispecie di reddito diverso costituita dalla “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”.

La suddetta differenza concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore (in questo caso della moglie dell’imprenditore). In altri termini, le richiamate disposizioni prevedono la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori di un reddito che sia costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene. La Circ. 24/E/2012 precisa che per “valore di mercato” del diritto di godimento deve intendersi il valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell’art. 9, TUIR, secondo il quale occorre far riferimento al: “(…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.” La norma si applica sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l’intero anno, sia quando venga concesso in godimento solo per una frazione dell’anno.