apprenticeshipL’art. 47, co. 4 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché’, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge” consentendo dunque ai datori di lavoro di assumere disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di una indennità di disoccupazione”. 

Grazie alla suddetta normativa, i datori di lavoro potranno assumere disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di un’indennità di disoccupazione, per esempio NASpI, Dis-Coll, ASDI, ecc.

Presupposto indispensabile è che il lavoratore interessato sia titolare, al momento in cui si instaura il rapporto, di una qualsiasi indennità di sostegno del reddito. L’apprendistato professionalizzante, nel rispetto del piano formativo elaborato sulla base del contratto collettivo nazionale applicato, può riguardare una qualificazione ulteriore rispetto a quella già posseduta o una riqualificazione professionale.