Il licenziamento e’ illegittimo anche se il lavoratore non collabora nel provare la possibilità di essere ricollocato in altre mansioni.

Nell’ambito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l’onere di provare sia l’esistenza delle ragioni di carattere produttivo e organizzativo su cui si fonda il licenziamento, sia l’impossibilita’ di ricollocare il lavoratore in altre mansioni (c.d. obbligo di repechage), senza che su quest’ultimo incomba alcun onere di allegazione in ordine ad altri posti cui possa essere assegnato. Con questo principio, espresso nella sentenza n. 20436 depositata ieri, 11 ottobre 2016, la Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore, addetto ad attività di vigilanza, licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del suo posto di lavoro connessa ad un riassetto organizzativo dell’azienda.

Con questo principio, espresso nella sentenza 20436 depositata l’11 ottobre 2016, la Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del suo posto di lavoro connessa ad un riassetto riorganizzativo dell’azienda.