complianceIn presenza di una comunicazione per l’invito alla compliance, quali sono i termini per presentare la dichiarazione integrativa, versare le relative imposte ed evitare, così, ulteriori controlli?

I commi 634 e 635 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) hanno previsto l’introduzione di nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria finalizzate a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso dandogli la possibilità di correggere eventuali errori commessi. I contribuenti che decidono di ravvedersi a seguito della messa a disposizione dei predetti elementi e informazioni, possono utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, così come modificato dal comma 637 della legge n. 190 citata. Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla norma inviando ai contribuenti, mediante PEC oppure mediante posta ordinaria, delle comunicazioni nelle quali sono segnalate le potenziali anomalie riscontrate. Le informazioni di dettaglio sono messe a disposizione del contribuente all’interno del proprio cassetto fiscale. Le lettere rappresentano, pertanto, un invito a verificare la propria posizione fiscale ed eventualmente a mettersi in regola con il pagamento delle imposte. I destinatari delle comunicazioni hanno a disposizione almeno 90 giorni dalla data della comunicazione per presentare l’eventuale dichiarazione integrativa e pagare le imposte dovute, le relative sanzioni ed interessi tramite modello F24 e non incorrere, così, in eventuali successivi atti di accertamento. Per facilitare la quantificazione degli importi, l’Agenzia ha reso disponibile, sul sito internet, un calcolatore, che consente per le sole persone fisiche la predisposizione di un fac-simile del modello di pagamento F24 nel quale sono riportati i codici tributo, l’ammontare delle sanzioni e l’importo degli interessi dovuti ai fini IRPEF, relative addizionali e contributo di solidarietà.