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Credito d’imposta interventi di bonifica dell’amianto

amiantoL’art 56 della Legge n° 221 del 2015 riconosce un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2016 dai soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Le disposizioni attuative del contenuto normativo sopra richiamato sono demandate ad apposito Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ebbene il decreto in questione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre.

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Omessa IVA: l’estinzione del debito cancella il reato

ivaRispetto al reato di omesso versamento di IVA, ex art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, il D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto una causa di non punibilità che opera laddove il debito verso l’Erario sia stato estinto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.

Questa importante novità è al centro della sentenza n. 40314/2016 della Terza Sezione Penale della Cassazione secondo la quale, nei soli procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/15, il reato di omesso versamento dell’IVA non è punibile, ove l’imputato abbia provveduto all’integrale pagamento del debito tributario anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ma prima del giudicato.

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Beni ai soci: comunicazione entro il 30 ottobre

Entro il 31 ottobre 2016 devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i beni concessi in godimento ai soci o familiari e i finanziamenti effettuati dai soci nel corso del 2015.

L’obbligo riguarda gli imprenditori, individuali o collettivi, che abbiano ricevuto in godimento beni dell’impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, D.L. n. 138/2011), comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengano partecipazioni nell’impresa concedente e i familiari dell’imprenditore.

I soggetti che esercitano attività d’impresa sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi a finanziamenti e capitalizzazioni effettuate dai soci (art. 2, comma 36-septiesdecies, D.L. n. 138/2011).

Per quanto concerne i beni ai soci, l’obbligo di comunicazione sussiste qualora sia ravvisabile una differenza (negativa) tra:

  • il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e
  • il valore di mercato del diritto di godimento.

L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione. La finalità dell’adempimento risiede nel contrasto all’utilizzo di “schermi societari” nell’intestazione dei beni aziendali.

L’obbligo riguarda i seguenti soggetti residenti in Italia:

  • imprese individuali;
  • società di persone, società di capitali, cooperative;
  • stabili organizzazioni di società non residenti;
  • enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono escluse, invece, le società semplici.

Nel caso delle società trasparenti (società di persone e S.r.l. trasparenti ex art. 116 TUIR) non deve essere effettuata alcuna comunicazione nell’ipotesi in cui il valore normale risulti inferiore o uguale al corrispettivo, incrementato della quota di costi indeducibili attribuiti per trasparenza al socio utilizzatore.

Sono inoltre previste una serie di esenzioni oggettive all’obbligo che riguardano:

  • i beni concessi agli amministratori;
  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 TUIR;
  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  • i beni a uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto dalla legge.

Con specifico riferimento al caso delle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo al socio lavoratore nessuna comunicazione deve essere effettuata nell’ipotesi in cui l’attribuzione del compenso in natura sia stato determinato mediante l’utilizzo del criterio convenzionale sulla base delle tariffe ACI.

Comunicazione dei finanziamenti al lordo delle restituzioni

Venendo ai finanziamenti soci, l’obbligo di comunicazione sussiste solo se nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo degli apporti a titolo di prestito (mutuo) o di conferimento (versamento in conto capitale, a fondo perduto o a copertura di perdite) è pari o superiore a 3.600 euro. Tale limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti e alle capitalizzazioni del singolo socio su base annua. L’importo da dichiarare, inoltre, si intende al lordo delle somme eventualmente restituite nel corso del medesimo esercizio.

Così, ad esempio, se un socio ha effettuato un finanziamento per 10.000 euro nel giugno e la società ha proceduto al rimborso totale della somma entro la fine dell’anno, si dovrà comunque comunicare l’apporto iniziale di 10.000 euro.

Quanto alle modalità operative, si ricorda che occorre compilare un modulo distinto per ciascun soggetto.

Sul piano oggettivo, devono essere comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate da soci persone fisiche. L’obbligo di segnalazione in questione è, infatti, finalizzato a rafforzare le misure riguardanti lo strumento dell’accertamento sintetico. Nessun obbligo di comunicazione sussiste, pertanto, nell’ipotesi di finanziamenti tra società.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sono esonerati dall’obbligo i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata. L’obbligo, tuttavia, permane per le imprese in contabilità semplificata che si siano dotate di un conto corrente dedicato all’attività. Rientrano nel perimetro di esonero anche le imprese che adottano il regime di vantaggio previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, i contribuenti “minimi” (art. 27, comma 3) e le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000).

Sono, infine, esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria sia già in possesso (ad esempio i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

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Autovettura intestata all’imprenditore ma utilizzata dal coniuge

auto-familiareL’uso gratuito di un’autovettura configura in effetti un classico caso di assegnazione di bene ai famigliari dell’imprenditore, assegnazione che costituisce potenzialmente un reddito per il coniuge medesimo. Il titolare che ha dato in uso gratuito al coniuge l’autovettura intestata all’attività deve procedere come segue:

  • calcolare il reddito convenzionale del mezzo (dato dalla formula Valore di mercato del diritto di godimento– Corrispettivo per il godimento);
  • decurtare la somma relativa ai costi indeducibili in capo al coniuge.

Il decreto istitutivo della comunicazione della concessione in godimenti dei beni ai soci o a famigliari dell’imprenditore ha modificato l’art. 67, co.1, TUIR, prevedendo, attraverso la lettera h-ter), una nuova fattispecie di reddito diverso costituita dalla “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”.

La suddetta differenza concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore (in questo caso della moglie dell’imprenditore). In altri termini, le richiamate disposizioni prevedono la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori di un reddito che sia costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene. La Circ. 24/E/2012 precisa che per “valore di mercato” del diritto di godimento deve intendersi il valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell’art. 9, TUIR, secondo il quale occorre far riferimento al: “(…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.” La norma si applica sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l’intero anno, sia quando venga concesso in godimento solo per una frazione dell’anno.

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Irap e professionisti: compensi a terzi

tasseIn relazione all’assoggettamento IRAP, non è sufficiente a integrare il presupposto impositivo il versamento di compensi a terzi esterni alla struttura organizzativa del contribuente, per prestazioni che non abbiano carattere continuativo.

È quanto chiarisce l’ordinanza n. 20610/2016 della Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione. Si tratta di una pronuncia che conferma l’orientamento secondo cui, in assenza di dipendenti o collaboratori non occasionali, la misura dei compensi corrisposti a terzi, ad esempio per consulenze, non è un fattore che può, di per sé, rendere il professionista assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive

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Voucher: tutti i committenti devono avvisare l’Inps all’avvio del rapporto di lavoro

buoniL’Ispettorato nazionale ha scelto una lettura rigida delle norme, richiedendo una doppia comunicazione.

La prima deve essere fatta al momento dell’acquisito dei buoni. Il datore di lavoro che vuole utilizzare il lavoro accessorio, infatti, deve preventivamente comunicare, in via telematica, i dati essenziali del rapporto che sta per instaurare.

Quale che sia la modalità di acquisto dei buoni (presso Inps o Poste, banche o tabaccai), la procedura inizia sempre sul sito Inps, nell’apposita sezione dedicata al lavoro accessorio, mediante l’inserimento del proprio codice Pin e delle informazioni sul rapporto: anagrafica e codice fiscale dei lavoratori, inizio e fine presunte dell’attività lavorativa, luogo della prestazione.

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Apprendistato: senza limiti di età.

apprenticeshipL’art. 47, co. 4 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché’, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge” consentendo dunque ai datori di lavoro di assumere disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di una indennità di disoccupazione”. 

Grazie alla suddetta normativa, i datori di lavoro potranno assumere disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di un’indennità di disoccupazione, per esempio NASpI, Dis-Coll, ASDI, ecc.

Presupposto indispensabile è che il lavoratore interessato sia titolare, al momento in cui si instaura il rapporto, di una qualsiasi indennità di sostegno del reddito. L’apprendistato professionalizzante, nel rispetto del piano formativo elaborato sulla base del contratto collettivo nazionale applicato, può riguardare una qualificazione ulteriore rispetto a quella già posseduta o una riqualificazione professionale.

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Superammortamento: Anche i software nella tabella.

sup140Rientrano anche i software nei superammortamenti, ma ammessi solo se funzionanti in macchine e apparati digitali che rientrano sotto la specie di “industria 4.0”. I tecnici del Governo, dopo un serrato confronto con le associazioni di categoria, avrebbero trovato una soluzione di compromesso nella versione 2017, dove spuntano anche i software, nella tabella dei nuovi superammortamenti. Un imprenditore, per esempio, che acquista un software potrà godere del superammortamento al 140% (con un incremento del 40% del costo fiscale) solo se l’applicazione è collegata a un processo di digitalizzazione della produzione. Sui beni strumentali che serviranno alla digitalizzazione lo stesso imprenditore beneficerà invece dell’ “iperammortamento” con aliquota al 250% (incremento del 150% del costo fiscale).

Per il 2017 l’agevolazione al 140% è limitata al margine ammesso solo all’acquisto di veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa, fuori quindi chi acquista il veicolo e lo concede a uso promiscuo ai dipendenti.

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Compliance: Controlli dell’Agenzia delle Entrate

compliancePartono i controlli dell’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per quei contribuenti che non hanno adeguato la loro posizione dopo la ricezione delle lettere di compliance inviate dall’Agenzia nel 2015. Sono circa 16mila i soggetti che non sono stati minimamente intaccati dall’invito a regolarizzare. Comunque l’Agenzia con il metodo delle lettere, prevede per fine mese una “nuova edizione” delle comunicazioni destinate ai contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata. Al “forum tax 2016” è intervenuta la direttrice dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, che ha ricordato come nel rinnovato rapporto “fisco/contribuenti” il confronto preventivo rivesta un ruolo prioritario, e che proprio le lettere di compliance rappresentano una forma di contraddittorio, ribadisce la Direttrice. Mentre, ha ribadito, Giorgio Toschi, Comandante generale delle Fiamme gialle che, “l’impegno della Guardia di Finanza a sostenere il nuovo percorso di avvicinamento dell’amministrazione ai contribuenti e a proseguire nella modernizzazione delle tecniche di contrasto alle grandi evasioni, alle frodi e a ogni forma di criminalità economico-finanziaria, in piena aderenza alle direttive governative, secondo le indicazioni ministeriali”

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La prova di impossibilita’ del repechage

Il licenziamento e’ illegittimo anche se il lavoratore non collabora nel provare la possibilità di essere ricollocato in altre mansioni.

Nell’ambito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l’onere di provare sia l’esistenza delle ragioni di carattere produttivo e organizzativo su cui si fonda il licenziamento, sia l’impossibilita’ di ricollocare il lavoratore in altre mansioni (c.d. obbligo di repechage), senza che su quest’ultimo incomba alcun onere di allegazione in ordine ad altri posti cui possa essere assegnato. Con questo principio, espresso nella sentenza n. 20436 depositata ieri, 11 ottobre 2016, la Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore, addetto ad attività di vigilanza, licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del suo posto di lavoro connessa ad un riassetto organizzativo dell’azienda.

Con questo principio, espresso nella sentenza 20436 depositata l’11 ottobre 2016, la Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del suo posto di lavoro connessa ad un riassetto riorganizzativo dell’azienda.

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