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Archives for Lavoro e Previdenza

Voucher: tutti i committenti devono avvisare l’Inps all’avvio del rapporto di lavoro

buoniL’Ispettorato nazionale ha scelto una lettura rigida delle norme, richiedendo una doppia comunicazione.

La prima deve essere fatta al momento dell’acquisito dei buoni. Il datore di lavoro che vuole utilizzare il lavoro accessorio, infatti, deve preventivamente comunicare, in via telematica, i dati essenziali del rapporto che sta per instaurare.

Quale che sia la modalità di acquisto dei buoni (presso Inps o Poste, banche o tabaccai), la procedura inizia sempre sul sito Inps, nell’apposita sezione dedicata al lavoro accessorio, mediante l’inserimento del proprio codice Pin e delle informazioni sul rapporto: anagrafica e codice fiscale dei lavoratori, inizio e fine presunte dell’attività lavorativa, luogo della prestazione.

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Apprendistato: senza limiti di età.

apprenticeshipL’art. 47, co. 4 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché’, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge” consentendo dunque ai datori di lavoro di assumere disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di una indennità di disoccupazione”. 

Grazie alla suddetta normativa, i datori di lavoro potranno assumere disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di un’indennità di disoccupazione, per esempio NASpI, Dis-Coll, ASDI, ecc.

Presupposto indispensabile è che il lavoratore interessato sia titolare, al momento in cui si instaura il rapporto, di una qualsiasi indennità di sostegno del reddito. L’apprendistato professionalizzante, nel rispetto del piano formativo elaborato sulla base del contratto collettivo nazionale applicato, può riguardare una qualificazione ulteriore rispetto a quella già posseduta o una riqualificazione professionale.

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La prova di impossibilita’ del repechage

Il licenziamento e’ illegittimo anche se il lavoratore non collabora nel provare la possibilità di essere ricollocato in altre mansioni.

Nell’ambito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l’onere di provare sia l’esistenza delle ragioni di carattere produttivo e organizzativo su cui si fonda il licenziamento, sia l’impossibilita’ di ricollocare il lavoratore in altre mansioni (c.d. obbligo di repechage), senza che su quest’ultimo incomba alcun onere di allegazione in ordine ad altri posti cui possa essere assegnato. Con questo principio, espresso nella sentenza n. 20436 depositata ieri, 11 ottobre 2016, la Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore, addetto ad attività di vigilanza, licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del suo posto di lavoro connessa ad un riassetto organizzativo dell’azienda.

Con questo principio, espresso nella sentenza 20436 depositata l’11 ottobre 2016, la Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del suo posto di lavoro connessa ad un riassetto riorganizzativo dell’azienda.

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Dimissioni offline: si torna alla vecchia procedura

contract-1464917_1280Blocco temporaneo delle dimissioni telematiche. Infatti, a causa della rottura fisica di due dischi dell’infrastruttura informatica, dal 3 ottobre scorso il Ministero del Lavoro ha avviato una serie di attività per il ripristino del corretto funzionamento dei servizi. Da tale data, quindi, è necessario che le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali siano comunicate in maniera cartacea. Ma i servizi interessati dal guasto tecnico non interessano solo le dimissioni, ma anche: l’autocertificazione esonero 60X1000; il deposito dei contratti; l’offerta di conciliazione e la Cigs online. A comunicarlo è il Ministero del Lavoro con la Nota protocollo n. 5456/2016, impegnandosi al più presto a riattivare i relativi servizi (data da destinarsi). Modalità alternative – Al fine di adempiere all’obbligo di legge riguardante la comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l’utente dovrà compilare e trasmettere un modulo ad hoc (sotto riportato), scegliendo una delle seguenti modalità operative:

  • recandosi presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, che dovrà farsi carico del supporto operativo all’utenza, dell’identificazione della stessa, e del deposito della documentazione prodotta;
  • recandosi presso i soggetti abilitati di cui all’art. 26, comma 4 del D.Lgs. 151/2015, che dovranno farsi carico del supporto operativo all’utenza, dell’identificazione della stessa, e del deposito della documentazione prodotta;
  • compilando il modello in autonomia e trasmettendolo, dalla propria casella di posta elettronica, al seguente indirizzo: sdv@lavoro.gov.it. In tal caso sarà necessario allegare al modello in formato .pdf anche la copia del proprio documento di riconoscimento.
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